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10 ottobre, 2013

PACTA SUNT SERVANDA NEI RAPPORTI DI LAVORO SPORTIVO IN AMBITO F.I.F.A.

Avv. Mauro Garau



Il tema della stabilità contrattuale nel calcio internazionale, o meglio nei rapporti di lavoro sportivo intercorrenti tra i calciatori professionisti e le società di calcio in ambito F.I.F.A. (Fédération Internationale de Football Association), è materia in evoluzione e fonte di spunti di approfondimento tra gli addetti ai lavori per via di una disciplina di non immediata applicazione nel caso concreto, che di conseguenza ha portato ad arresti giurisprudenziali molto distanti tra loro, tra i quali, a titolo esemplificativo, possono essere citati i casi Webster e Matuzalem, sui quali ci si soffermerà in seguito, le cui decisioni degli Organi giudicanti sono risultate agli antipodi tra loro per considerazioni giuridiche e conclusioni.

La disciplina, non recepita in ambito nazionale dalla FIGC e dunque applicabile ai soli trasferimenti internazionali, trova sede nel Regolamento F.I.F.A. in materia di Status e Trasferimento dei Calciatori, il cui Titolo IV è rubricato “Mantenimento della stabilità contrattuale tra professionisti e società” e trae la propria ratio dal brocardo latino pacta sunt servanda , a mente del quale i patti e gli accordi contrattuali devono essere osservati.

L’art. 13 del Regolamento prevede che il contratto tra un professionista e la società può cessare solo per la scadenza naturale o per mutuo consenso delle parti; la risoluzione prima della naturale scadenza che vada esente da responsabilità in capo alle parti è prevista dall’art. 14, in caso di giusta causa “contrattuale”, (in sostanza deve sussistere un motivo valido e grave quale ad esempio la mancata corresponsione degli emolumenti reiterata per tre mesi), e nel caso di giusta causa sportiva prevista dall’art. 15.

La risoluzione per giusta causa sportiva è una fattispecie interessante, seppur sostanzialmente disapplicata nella pratica, che consente ad un professionista affermato, (“established” nel testo in lingua originale del Regolamento, qualità soggettiva da valutare caso per caso), di chiedere ed ottenere la risoluzione contrattuale qualora in una stagione sportiva sia stato impiegato in meno del 10% delle gare ufficiali disputate dal proprio club. In tal caso il termine di decadenza per avvalersi di tale norma è di 15 giorni, che decorrono dalla data dell’ultima gara ufficiale nella stagione agonistica della società per la quale l’atleta è tesserato.

La fattispecie più interessante da analizzare e che si differenzia maggiormente dalle citate ipotesi, è disciplinata dall’art. 17 che contempla la risoluzione contrattuale senza giusta causa.

Tale previsione normativa, lo ha ribadito più volte il Tribunale Arbitrale dello Sport (di seguito T.A.S.), non deve essere intesa come un “benestare” alla risoluzione unilaterale dei contratti ma, viceversa, è anch’essa ispirata alla osservanza dei contratti, e consente all’interprete di qualificare la risoluzione unilaterale come una forma di inadempimento dalla quale derivano conseguenze tanto economiche quanto disciplinari.

La norma suddivide la vita contrattuale in due distinti periodi, il c.d. periodo protetto ed il periodo non protetto, in entrambi i casi la risoluzione unilaterale senza giusta causa comporta inadempimento contrattuale, tuttavia le conseguenze cambiano se ci si trovi all’interno o al di fuori del periodo protetto.

Il periodo protetto riguarda 3 stagioni intere o 3 anni a seconda di quello che inizi prima, se il contratto è concluso prima del compimento del ventottesimo anno di età da parte del calciatore, ovvero di due stagioni o due anni se il contratto è stipulato dopo il compimento del ventottesimo anno di età del calciatore, il periodo non protetto riguarda le restanti stagioni o anni fino alla scadenza del contratto, (ai sensi dell’art. 18 del Regolamento la durata massima del contratto è di 5 anni).

Come detto, in tutti i casi di risoluzione ha luogo un inadempimento e la parte inadempiente è tenuta a versare alla controparte contrattuale un’indennità.

A tale indennità si aggiungono sanzioni sportive qualora la risoluzione contrattuale avvenga durante il c.d. periodo protetto.

Nello specifico, se inadempiente è il calciatore, questi andrà in contro ad un divieto di partecipare a competizioni ufficiali per un periodo che va da 4 a 6 mesi, con effetto immediato dalla data di notifica della sanzione, qualora inadempiente risulti la società, sarà sanzionata con il divieto di tesseramento nazionale e internazionale per due “finestre” di mercato consecutive (qualora la società tesseri un giocatore che ha risolto il contratto con altro club durante il periodo protetto, opera a carico della prima una presunzione iuris tantum di aver indotto il giocatore alla violazione contrattuale e dunque in assenza di prova a discarico seguiranno le sanzioni citate).

Tornando all’indennità, l’ammontare di questa può essere già inserito nel contratto, c.d. buy out clauses, clausola che quantifica a priori l’importo dovuto in caso di risoluzione del contratto senza giusta causa prima della scadenza. Tali clausole non devono essere confuse con le note clausole penali utilizzate nella normale prassi della contrattualistica commerciale, le quali, spesso di importo elevato, hanno funzioni deterrenti e determinano un obbligo di corrispondere un certo importo alla controparte che matura dopo la risoluzione contrattuale, diversamente dalle clausole buy out che invece sostanzialmente della risoluzione ne sono la causa.

Nei casi in cui non è preventivamente determinata, sempre ai sensi del citato art. 17, seguendo parametri dai contorni non definiti, l’indennità è calcolata:

1)      ai sensi dello stesso art. 17;

2)      nel rispetto delle Leggi nazionali vigenti;

3)      in considerazione della specificità dello sport (per una definizione v. Libro Bianco sullo Sport della Commissione Europea) ;

4)      valutando altri criteri oggettivi del caso.

E’ facile intuire come i criteri di valutazione dell’indennità così come previsti dalla norma in commento abbiano potuto dar luogo ad incertezza interpretativa riflessa poi in una giurisprudenza oscillante e molto discordante nelle diverse pronunce.

Di certo non contribuisce a render omogenea la giurisprudenza, il sistema di giustizia sportiva internazionale, secondo il quale le controversie in oggetto sono decise in primo grado in ambito interno alla FIFA dalla Dispute Resolution Chamber (D.R.C), organo di composizione paritetica composto in egual numero da rappresentanti dei calciatori e delle società, che applica esclusivamente l’art. 17 del Regolamento, in secondo grado la competenza è del T.A.S., collegio arbitrale esterno alla FIFA, con sede in Svizzera, che pertanto oltre ad applicare il Regolamento FIFA decide in ossequio al diritto svizzero.

Come detto sopra, i casi Webster e Matuzalem sono divenuti famosi in quanto le pronunce sono state contrastanti tra loro.

Con il lodo Webster (del 30 gennaio 2008 CAS 2007A/1298/1299/1300), il TAS ha fornito una prima interpretazione dell’art. 17 del Regolamento FIFA.

La vicenda vide protagonista il calciatore scozzese Andrew Webster il quale, tesserato per il club scozzese dell’Hearts of Midlothian PLC, decise di risolvere unilateralmente, senza giusta causa e fuori dal periodo protetto, il contratto di lavoro sportivo che lo legava a detta società, per poi firmare un nuovo contratto con il club inglese del Wigan Athletic AFC Limited.

L’Hearts adì la DRC della FIFA chiedendo un indennizzo pari a poco più di 5 milioni di sterline, l’Organo giudicante statuì che il calciatore ed in solido il Wigan fossero tenuti a corrispondere all’Hearts la cifra di 625 mila sterline.

L’importo dell’indennità venne calcolato tenendo principalmente conto del valore del residuo periodo contrattuale, quantificato in base all’ammontare degli stipendi ancora da corrispondere fino a scadenza contratto, della somma a suo tempo versata dall’Hearts al precedente club di appartenenza di Webster per “acquistare le prestazioni sportive” del calciatore e del fatto che la risoluzione fosse avvenuta al di fuori del periodo protetto. La decisione scontentando entrambe le parti fu portata a Losanna davanti al TAS il quale, riformando la prima decisione, emanò in Lodo che obbligava Webster e il Wigan a corrispondere in solido la somma di 150 mila sterline a favore dell’Hearts, calcolando l’indennità in misura pari alle retribuzioni ancora dovute fino alla data naturale di scadenza del contratto.

Tale indirizzo giurisprudenziale, contrariamente alle aspettative, non ispirò le successive pronunce della Giustizia sportiva internazionale, ed uno dei casi che maggiormente si discosta riguarda la controversia tra il calciatore brasiliano Matuzalem e la società ucraina Shakhtar Donetsk F.C.

Anche in questo caso il calciatore decise di risolvere unilateralmente il contratto, senza giusta causa e fuori dal periodo protetto, tuttavia l’importo dovuto a titolo di indennità ex art. 17 Regolamento FIFA venne calcolato seguendo un iter logico ed interpretativo molto distante dal precedente citato.

La DRC con decisione del 2 novembre 2007 si pronunciò condannando il calciatore ed il club spagnolo Real Saragoza SAD (società per la quale il calciatore firmò dopo la risoluzione), in solido tra loro, al pagamento a titolo di indennità della somma di € 6.800.000,00. Tale cifra comprendeva: € 2,4 milioni corrispondenti alle retribuzioni ancora dovute ai sensi del contratto risolto; € 3,2 milioni pari ai costi non ammortizzati dal club sul totale di € 8 milioni pagati dallo Shakhtar al Brescia Calcio nel 2004 per acquistare le prestazioni sportive del calciatore; € 1,2 milioni secondo quel peculiare criterio indicato dall’articolo 17, la “specificità dello sport”.

Tale decisione venne impugnata da tutte le parti con ricorso al TAS il quale, se avesse seguito le linee di giudizio seguite per il caso Webster, avrebbe dovuto quantificare l’indennità in circa € 2,4 milioni, pari alle restanti retribuzioni contrattualmente previste fino alla naturale scadenza.

Per contro la decisione adottata dal TAS fu del tutto innovativa.

Con lodo del 19 maggio 2009 (CAS 2008/A/1519/1520), il Tribunale Arbitrale dello Sport annullava parzialmente la decisione della DRC elevando l’ammontare dell’indennità a € 11.858.934,00 con interesse annuo del 5%.

Nel caso di specie il TAS, oltre a rivedere nel quantum le singole voci che sommate hanno determinato l’importo complessivo dell’indennità stabilita dalla DRC, (ad es. per specificità dello sport da € 1,2 mln si è passati a € 600 mila, pari a sei retribuzioni mensili del contratto Shakhtar/Matuzalem), ha considerato una ulteriore circostanza, ossia il fatto che dopo un anno con il Saragoza, Matuzalem venne ceduto a titolo temporaneo alla S.S. Lazio prevedendo un diritto di riscatto a cifra prestabilita.

Proprio sulla base di tale circostanza il TAS rielaborò un ipotetico valore di mercato del calciatore e operò la riquantificazione dell’indennità.

Con riferimento invece a casi rilevanti aventi ad oggetto la risoluzione unilaterale durante il “periodo protetto”, può citarsi il caso Ortega, dove DRC e TAS (Lodo del 5.11.2002 CAS 2003/O/482) si sono pronunciate severamente nei confronti del calciatore condannandolo oltre al pagamento di un’indennità pari a 11 milioni di Dollari a favore del club turco del Fenerbahce S.K., anche alla sanzione sportiva della sospensione dalle gare ufficiali per 4 mesi.

In quel caso l’indennità venne calcolata considerando che la risoluzione fosse avvenuta durante il periodo protetto, la validità residua del contratto, ed i costi sostenuti dal club turco per l’acquisto delle prestazioni sportive del calciatore.

Dalla seppur breve analisi della disciplina e giurisprudenza in materia, la conclusione alla quale si può giungere, a parere di chi scrive, è quella per cui allo stato la linea di condotta che le parti contraenti dovrebbero adottare per evitare di stipulare contratti di lavoro sportivo che possano prestare il fianco a procedimenti giudiziari dagli incerti sviluppi, sia quella di inserire nel contratto una clausola c.d. buy out che definisca chiaramente l’ammontare dell’indennità dovuta nei vari casi di risoluzione senza giusta causa, in attesa di assistere ad una rivisitazione chiarificatrice del testo dell’art. 17 del Regolamento FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori ad opera dei competenti Organi interni alla Federazione internazionale, che ancori a parametri concreti e ben definiti i criteri di quantificazione dell’indennità da risoluzione contrattuale unilaterale senza giusta causa.

Avv. Mauro Garau

 

Note di bibliografia:

-          Michele Colucci e Rolando Favella, Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, ISSN 1825-6678 /Vol. VII Fasc. 1 2011;

-          Enrico Lubrano, L’Ordinamento Giuridico del Giuoco Calcio – Roma 2013;

-          Paolo Garraffa, Rivista di Diritto ed Economia dello Sport, ISSN 1825-6678 /Vol. VIII Fasc. 2 2012;

-         Sito web: www.cas-tas.org.