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8 aprile, 2015

La “deregulation” FIFA e il nuovo Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo FIGC

avv. Mauro Garau



fifa figc

Analizzare la riforma voluta dalla FIFA in materia di agenti di calciatori, la c.d. deregulation, è compito arduo in quanto, a parere di chi scrive, non si intravede una lettura che porti l’interprete ad individuare una ratio condivisibile.
In tempi dove in tutti i settori della vita pubblica, nel mercato del lavoro in modo particolare, la via intrapresa è quella di settorializzare le competenze al fine di accrescere la professionalità e lo standard qualitativo delle prestazioni, in seno al mondo del calcio, uno dei business senza dubbio più importanti per giro di affari e soggetti coinvolti, si è deciso di fare marcia indietro e sdoganare, con regolamento ad hoc, l’improvvisazione e la competenza autocertificata su modulo prestampato.
Si è passati da una attività regolamentata a livello internazionale e nazionale, che pur presentando lacune del tutto colmabili garantiva un minimo livello comune di preparazione professionale certificata dal superamento di un esame di abilitazione, ad una libera piazza dove, pagando i diritti di segreteria pari a € 500,00 per l’iscrizione al Registro ed € 150,00 per ogni “contratto di rappresentanza” depositato, è legittimo arrogarsi il diritto di qualificarsi “Procuratore Sportivo” e rappresentare calciatori e società senza garantire la conoscenza delle basilari normative federali e dei relativi aspetti tecnici da esse previsti in materia di tesseramenti, trasferimenti e contratti dei calciatori con relative tutele.

L’art. 3 dell’abolito Regolamento Agenti di Calciatori FIGC definiva l’agente di calciatori come la persona fisica che, avendo ricevuto a titolo oneroso l’incarico da un calciatore o da una società, svolgeva fondamentalmente un’attività di cura e promozione dei rapporti tra un calciatore ed una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva (nel caso di incarico da parte di un calciatore o da parte di una società) o tra due società per la conclusione di un trasferimento o della cessione di contratto di un calciatore (nel caso di incarico da parte di una società).
L’attività dell’agente era inquadrata nell’ambito delle “professioni intellettuali” (artt. 2229-2238 c.c.) come una prestazione di opera professionale (art. 2229 c.c.) svolta nell’ambito di un’attività professionale “protetta”, in quanto il conseguimento dell’apposita licenza rilasciata dalla Commissione Agenti di Calciatori presso la FIGC a seguito dell’iscrizione al relativo Elenco (previo superamento del relativo esame) costituiva condizione necessaria per l’esercizio di tale attività (a parte le deroghe previste – per il genitore, il coniuge o il fratello del calciatore e per gli Avvocati – dal Regolamento FIFA e dal Regolamento FIGC per agenti).
Più in particolare l’attività dell’agente di calciatori poteva essere inquadrata come un’attività di prestazione di opera intellettuale (art. 2230 c.c.), riconoscibile dal carattere intellettuale e tecnico della relativa prestazione.

A seguito della deregolamentazione FIFA, si è atteso diversi mesi che la FIGC recepisse la normativa internazionale, e purtroppo il nuovo “Regolamento per i servizi di procuratore sportivo” risulta essere un prodotto deludente e ricco di profili di criticità.
A partire dall’art. 2.2 che sovverte i basilari principi di gerarchia delle fonti nell’ambito dei rapporti tra ordinamento internazionale e ordinamento nazionale, nel caso di specie in ambito calcistico, laddove si è previsto che, in caso di divergenza tra il Regolamento FIFA e il Regolamento nazionale, prevalga quest’ultimo. Dunque il Regolamento consente alla norma di rango inferiore di abrogare la norma di rango superiore.
Se questo fosse legittimo il problema di recepimento della normativa FIFA non avrebbe ragion d’essere e la FIGC sarebbe libera di adottare un proprio regolamento interno in aperto contrasto con la novella voluta da Blatter.

Sotto il profilo dei requisiti soggettivi richiesti per poter svolgere in Italia l’attività di Procuratore Sportivo, oltre ad esser venute meno le conoscenze basilari di diritto e ordinamento calcistico che prima erano certificate dal superamento dell’esame di abilitazione, un dato ancor più allarmante lo si evince dalla lettura del nuovo art. 4.3 secondo il quale, per presentare la domanda di iscrizione nel Registro dei Procuratori Sportivi FIGC, sarà sufficiente dichiarare con autocertificazione di “non aver riportato condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla Legge 401/1989 ovvero per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni.”
Potranno dunque presentare legittimamente domanda di iscrizione, soggetti condannati in via definitiva per reati quali (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo):
- appropriazione indebita, abuso d’ufficio, truffa, corruzione, frode processuale, frode informatica, lesioni personali, malversazione in danno dello Stato, violenza privata, violazione di domicilio, rissa, sostituzione di persona, abusivo esercizio di una professione, sostituzione di persona, evasione, resistenza a P.U. ecc., in quanto tutti delitti non colposi puniti con pena massima inferiore a cinque anni.
Dunque spazio a soggetti pregiudicati dalla dubbia reputazione, che avranno pieno titolo per operare in prima persona nel calciomercato.

Non sono stati superati i già manifestati dubbi circa la corretta qualificazione giuridica del rapporto che lega il Procuratore al cliente, risulta difatti atecnico il richiamo di cui all’art. 5 e all’allegato A) al contratto di rappresentanza.
Andrebbero chiarite le differenze di base tra il potere di rappresentanza, il contratto di mandato e la procura, negozio unilaterale recettizio mediante il quale un soggetto viene autorizzato ad agire in nome altrui conferendogli la rappresentanza.
Il modello di “Contratto di rappresentanza” previsto dalla Federazione sembrerebbe un contratto di mandato atipico, figura contrattuale già oggetto di precedenti pronunce dalla Corte di Cassazione che lo ha definito contratto misto normativo, disciplinato dalle norme del Codice Civile sul mandato ed integrato dalla normativa Federale (v. Cass. Civ. n. 15934/12). Pronunce dalle quali sono emersi tutti i profili di criticità dell’istituto.

Altro aspetto incerto riguarda i corrispettivi.
Non destano problemi le modalità previste per stabilire l’ammontare, sostanzialmente non vi è una modifica in peius rispetto al passato, anche il tetto del 3% è facoltativo, invariata anche la disposizione che prevede la gratuità dell’attività in caso di sottoscrizione di contratto ai minimi federali, l’aspetto incerto e rivedibile è contenuto nell’art. 6.4, laddove è previsto che nessun corrispettivo è dovuto al Procuratore Sportivo da un Club nel caso in cui il contratto di rappresentanza sia relativo al tesseramento di un calciatore non professionista.
La lettura del citato art. 6.4 in combinato disposto con l’art. 1 che definisce ai fini del Regolamento in commento il “calciatore” come professionista, tesserato o che intende tesserarsi con un Club, e la Società Sportiva o Club come società sportiva professionistica affiliata alla FIGC, impone di pensare che tutti i tesseramenti oggetto del Regolamento debbano intercorrere tra Club professionisti e calciatori professionisti pertanto la norma non avrebbe ragion d’essere.
Anche qualora il calciatore provenisse dalla categoria dilettanti, nel momento stesso in cui sottoscrivesse il contratto con il Club Pro, acquisirebbe lo status di professionista.
Il campo di applicazione di tale norma dunque, tutt’altro che chiara, in via residuale potrebbe riguardare il tesseramento di un calciatore che da Club professionistico rappresentato dal Procuratore, viene trasferito a società dilettantistica (soluzione non del tutto convincente).

E’ bene chiarire che la norma transitoria prevede che tutti i rapporti contrattuali tra Agenti e calciatori o società depositati presso la Commissione Agenti di Calciatori FIGC prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento (1 aprile 2015), mantengono efficacia sino alla loro naturale scadenza.

Per quanto riguarda la possibilità di svolgere l’attività di Procuratore Sportivo da parte degli Avvocati, il nuovo regolamento non prevede la deroga contemplata nell’abrogato art. 5 del Regolamento Agenti FIGC, dunque anche gli Avvocati sembra debbano iscriversi nel nuovo elenco dei Procuratori per poter assistere calciatori e Club nel calciomercato.
Questo aspetto potrebbe far riaffiorare vecchi problemi alla luce della posizione ufficiale presa in passato dal Consiglio Nazionale Forense, circa l’illegittimità della contemporanea iscrizione da parte di un avvocato all’albo forense ed all’albo agenti.
Il C.N.F. con parere 16/2005 si pronunciò in questi termini: “La Commissione, dopo ampia discussione, fa propria la proposta del relatore e rende il seguente parere:
«L’attività di agente di calciatori si configura come attività almeno parzialmente regolamentata, posto che esistono attribuzioni esclusive della categoria professionale, un albo ed un esame per accedervi. La Figc ha emanato altresì un regolamento per l’esercizio della professione ed un “codice di condotta professionale”. […]
Deve peraltro notarsi che, anche affermando l’incompatibilità tra le due professioni, l’avvocato può comunque svolgere attività a favore di calciatori e società calcistiche anche se non iscritto nell’albo degli agenti di calciatori, come previsto esplicitamente dalla stessa normativa professionale della Figc: “Ai calciatori e alle società sportive non è consentito avvalersi dell’opera di un agente non iscritto nell’Albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto nel relativo albo, e per attività conforme alla normativa professionale vigente” (articolo 5, Reg. Figc). Questa norma assume importanza centrale al fine di valutare i rapporti tra le due attività professionali, poiché consente all’avvocato di svolgere attività professionale nell’interesse di calciatori e società sportive senza necessità di iscriversi nell’albo degli agenti di calciatori, e con l’unica, necessaria, limitazione del rispetto della normativa professionale propria dell’avvocato. […]
In conclusione, salva la possibilità di svolgere ogni attività conforme all’ordinamento forense nell’interesse di atleti e società sportive, deve essere negata, da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, l’iscrizione a colui che la richieda e non intenda rinunziare ad una precedente iscrizione nell’albo degli agenti di calciatori; coloro che già facciano parte di entrambi gli albi devono optare per una delle due iscrizioni”.
Ora, considerando che i presupposti sui quali si fondava il ragionamento del C.N.F. erano la regolamentazione dell’attività dell’agente, (ora procuratore), la presenza di un esame per accedere all’iscrizione all’albo e l’apposita deroga prevista dall’art. 5 per gli Avvocati, venuti meno con il nuovo regolamento tutti questi presupposti dovrebbero venir meno le preclusioni per una contemporanea iscrizione all’Albo Avvocati ed al registro procuratori sportivi. Tuttavia in assenza di una norma specifica il condizionale è d’obbligo.

La conclusione alla quale si può giungere dopo una prima lettura del nuovo Regolamento FIGC, è che la nuova disciplina non migliora il sistema, consente l’accesso a figure non professionali a discapito di calciatori ( in particolare i meno affermati) e società che in determinati casi potrebbero pagare a proprie spese la scelta, libera o meno (pur di star sulla “piazza”), di stringere accordi con novelli “procuratori” di dubbia reputazione, del tutto legittimati in base alla normativa in vigore ad operare sul mercato. In sostanza la nuova disciplina non sembra garantire maggiore trasparenza alle transazioni e presta ulteriormente il fianco a possibili infiltrazioni esterne all’ambiente calcistico, a discapito della già labile credibilità del sistema.
Anche dal punto di vista giuridico la disciplina andrebbe integrata e sarebbe opportuno un intervento del Legislatore statale teso a riconoscere la figura professionale del Procuratore Sportivo, istituire il relativo albo e prevedere una regolamentazione specifica per l’accesso alla professione.

Mauro Garau
(Avvocato presso il Foro di Cagliari)